Avvertenza: II testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). Art. 1. 1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, puo' essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non piu' di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali. 2. La suddetta proroga non puo' superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
N O T E Nota all'art. 1 comma 1: Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 26/1979, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1984, n. 62, convertito nella legge 8 giugno 1984, n. 212, e' il seguente: «Art. 2 (Poteri e compenso del commissario). -- Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria puo' essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non piu' di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa. Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, puo' fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non puo' avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento. Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria e' in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma. Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorita' di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonche' degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unita' dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire. Sino a quando il programma non e' esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullita'. L'autorizzazione non e' necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni. Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non piu' di cento dipendenti. Il compenso del commissario e' liquidato dall'autorita' di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entita' della gestione».