Avvertenza: 
 
  II testo coordinato e' stato redatto  dal  Ministero  di  grazia  e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839. 
 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  Nei  confronti  delle  imprese  sottoposte  ad  amministrazione
straordinaria, per le  quali  il  termine  massimo  di  continuazione
dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla  legge  3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, scade
nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo  1987,  puo'
essere   disposta   una   ulteriore   proroga   della   continuazione
dell'esercizio di impresa per non piu' di nove mesi, qualora siano in
via di  definizione,  alla  data  di  scadenza  del  termine  massimo
anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino  una
adeguata  salvaguardia  dei  patrimoni  aziendali   e   dei   livelli
occupazionali. 
  2. La suddetta proroga non puo' superare la durata di sei mesi  per
le  imprese  per  le  quali  il  termine  massimo  di   continuazione
dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
 
 
                                    N O T E 
 
          Nota all'art. 1 comma 1: 
 
              Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 26/1979, cosi'
          come modificato dall'art. 2 della legge 31 marzo  1982,  n.
          119,  e  dall'art.  1  del  D.L.  9  aprile  1984,  n.  62,
          convertito nella  legge  8  giugno  1984,  n.  212,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2 (Poteri e compenso del commissario). -- Con  il
          decreto  che  dispone  la  procedura   di   amministrazione
          straordinaria puo' essere  disposta,  tenendo  anche  conto
          dell'interesse    dei    creditori,    la     continuazione
          dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un
          periodo non superiore a due anni, prorogabile non  piu'  di
          due volte, su conforme parere  del  CIPI,  complessivamente
          per non oltre due anni.  Con  successivi  decreti,  tenendo
          anche  conto  di  eventuali  richieste  del   comitato   di
          sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere  in
          tutto o in parte  revocata  l'autorizzazione  a  continuare
          l'esercizio dell'impresa. 
              Nel caso in cui imprese collegate ai  sensi  del  primo
          comma dell'articolo  3  del  presente  decreto-legge  siano
          assoggettate    alla    procedura    di     amministrazione
          straordinaria con  provvedimenti  successivi,  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          conforme parere del CIPI, puo' fissare un termine unico per
          la durata della continuazione dell'esercizio  di  tutte  le
          imprese a decorrere dalla data  dell'ultimo  provvedimento,
          fermo restando che la continuazione dell'esercizio non puo'
          avere una durata complessiva  superiore  a  cinque  anni  a
          decorrere dalla data del primo provvedimento. 
              Qualora  siano  in   via   di   definizione   soluzioni
          imprenditoriali e  gestionali  che  realizzano  un'adeguata
          salvaguardia  dei  patrimoni  aziendali   e   dei   livelli
          occupazionali, il termine di cui al comma  precedente  puo'
          essere ulteriormente differito per il  periodo  massimo  di
          otto mesi, per le imprese il cui  regime  commissariale  di
          amministrazione straordinaria e' in scadenza  entro  il  31
          dicembre 1984, al fine di consentire una  riforma  organica
          della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed
          integrazioni. 
              Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il
          commissario    della    procedura    di     amministrazione
          straordinaria presenta un apposito piano, che e'  approvato
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  su  conforme  parere  del  Comitato  dei
          Ministri per il coordinamento  della  politica  industriale
          (CIPI).  Con  il  decreto  di  approvazione  del  piano  il
          Ministro determina la durata del differimento  del  termine
          indicato nel precedente comma. 
              Il  commissario  predispone  un   programma,   la   cui
          esecuzione  deve  essere  autorizzata   dall'autorita'   di
          vigilanza su conforme parere del CIPI.  Il  programma  deve
          prevedere,  in  quanto  possibile  e  tenendo  conto  degli
          interessi dei creditori, un piano di risanamento,  coerente
          con  gli  indirizzi   della   politica   industriale,   con
          indicazione specifica degli impianti  da  riattivare  e  di
          quelli da completare, nonche' degli  impianti  o  complessi
          aziendali da trasferire e  degli  eventuali  nuovi  assetti
          imprenditoriali;   per   quanto   possibile   deve   essere
          preservata  l'unita'  dei  complessi  operativi,   compresi
          quelli da trasferire. 
              Sino a quando il programma non e' esecutivo,  gli  atti
          eccedenti   l'ordinaria   amministrazione   devono   essere
          specificatamente autorizzati dal CIPI a pena  di  nullita'.
          L'autorizzazione non e' necessaria per  gli  atti  previsti
          nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non
          superiore a lire duecento milioni. 
              Nella distribuzione di acconti  ai  creditori  previsti
          dal   secondo   comma   dell'articolo   212   della   legge
          fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti  e  le
          imprese artigiane e  industriali  con  non  piu'  di  cento
          dipendenti. 
              Il compenso del commissario e' liquidato dall'autorita'
          di  vigilanza  in  base  agli   emolumenti   spettanti   ai
          presidenti degli enti pubblici economici  e  tenendo  conto
          della entita' della gestione».